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Lucia Greco - Biologa Nutrizionista Dott.ssa in Scienze della Nutrizione


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Le etichette alimentari

08.10.2015 17:18

Per etichetta alimentare si intende, ai sensi dell'art. 1 D.lgs 109/92, “l'insieme delle menzioni, delle indicazioni e dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figura direttamente sull'imballaggio o sulla confezione o su un’ etichetta appostavi o sui documenti di trasporto”.

L’etichetta alimentare deve garantire al consumatore:

  • la chiarezza delle informazioni
  • la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni
  • la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano riportate in uno spazio in cui l'occhio del  consumatore riesca subito a coglierne la visione d'insieme
  • l'indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale.

Il campo di applicazione delle etichette, in base all’art. 3 D.lgs 109/92 (normativa vigente in Italia), è rappresentato dai prodotti alimentari destinati al consumatore e venduti nelle seguenti forme:

  • sfusa, cioè venduti senza alcuna confezione su cui è impossibile apporre una etichetta (frutta, ortaggi freschi, prodotti di pasticcieria, di gastronomia).
  • preincartata, cioè confezionati sul luogo di vendita al momento dell'acquisto o immediatamente prima della richiesta di acquisto da parte del cliente ma sempre ai fini della vendita immediata nello stesso luogo ove sono stati confezionati (pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio).

Gli alimenti commercializzati in forma sfusa o preincartata sono sottoposti a regole meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati.

  • preconfezionata, cioè venduti in confezioni già applicate dal produttore ed in cui l'alimento rimane fino al momento del consumo senza essere in alcun modo alterate.

Le etichette dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente, in base all’art. 3 del D.lgs 109/92, le seguenti indicazioni:

  • denominazione di vendita
  • elenco degli ingredienti
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza
  • nome, ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore residente nella UE (l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto; se tale operatore non appartiene all'UE, questa responsabilità spetterà all’importatore nel mercato UE)
  • la sede dello stabilimento
  • la quantità netta o quantità nominale di produzione o di confezionamento
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
  • il lotto di appartenenza del prodotto
  • la modalità di conservazione e/o utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura dei prodotti.
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti oppure se ne è presente uno caratterizzante o evidenziato

Le etichette dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente, in base all'art. 9 Reg. UE 1169/2011, anche le seguenti indicazioni:

  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. L’elenco dettagliato è presente nell'allegato II (new Reg. UE 1169/2011);
  • il paese d'origine o il luogo di provenienza in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento (l’art. 26 del Reg. UE 1169/2011 prevede l’obbligatorietà dell'origine per le carni bovine, suine, avicole, ovicole e ittici) (new Reg. UE 1169/2011);
  • la dichiarazione nutrizionale (new Reg. UE 1169/2011);
  • il Reg. UE. 1169/2011 non cita il lotto di produzione, ma la sua indicazione permane tra quelle obbligatorie in virtù della direttiva UE n. 91 del dicembre 2011 che prevede l’identificazione delle partite a cui appartiene una derrata alimentare attraverso il lotto di produzione.

Nelle etichette alimentari, in base al Reg. UE. 1169/2011, oltre alle indicazioni riportate nell’articolo 9, ne vanno aggiunte in evidenza alcune complementari per particolari tipi di alimenti. Per esempio: se nel prodotto è prevista la presenza dell’edulcorante aspartame, in etichetta ciò dovrà essere precisato. Se nell’elenco degli ingredienti l’edulcorante è indicato con E951 andrà necessariamente aggiunto immediatamente dopo: “contiene aspartame, una fonte di fenilalanina”; se invece l’aspartame è presente nell’elenco con la denominazione specifica dovrà essere aggiunta la dicitura “fonte di fenilalanina”; questa precisazione va inserita perché l’aspartame è dannoso per le persone che soffrono di “fenilchetonuria”, patologia legata alla difficoltà di assimilare l’amminoacido fenilalanina. In ogni caso alimenti che contengono edulcoranti devono indicare la loro presenza accanto alla denominazione dell’alimento. Se nell’alimento è prevista la presenza di acido glicirrizico, normale liquirizia, l’indicazione va precisata in etichetta, aggiungendola subito dopo l’elenco degli ingredienti; questo soprattutto per informare le persone ipertese. Se nell’alimento è prevista la presenza di caffeina, questa indicazione va precisata in etichetta con la raccomandazione di un modico consumo soprattutto per le donne in gravidanza e per i bambini piccoli. Se il prodotto alimentare contiene carne, preparati a base di carne, e prodotti ittici non trasformati e a base di pesci congelati tra le indicazioni obbligatorie dovrà essere inserita la data di congelamento.

Vedremo nel dettaglio le singole indicazione che devono essere riportate in etichetta nei prossimi giorni.